1 Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci tra enshift AG e le sue società collegate e controllate (di seguito denominate enshift) e il cliente (di seguito denominato il Cliente). Esse costituiscono parte integrante di qualsiasi contratto concluso tra il Cliente e enshift avente per oggetto (i) la fornitura di servizi, in particolare nei settori della pianificazione, della gestione e dell’ottimizzazione di progetti energetici, (ii) la fornitura di energia elettrica e/o calore e/o (iii) l’utilizzo di software, e si applicano anche in assenza di specifico richiamo.
Eventuali condizioni del Cliente contrarie o difformi rispetto alle presenti CG si intendono rinunciate, salvo che siano espressamente dichiarate applicabili. In caso di contrasto tra le CG e le disposizioni del Contratto, il Contratto prevale sulle presenti CG.
2 clienti
Sono considerati clienti ai sensi delle presenti CG (i) i produttori, gli operatori di sistemi di accumulo a batteria e i proprietari fondiari, (ii) i consumatori finali (proprietari, comproprietari per piani, titolari di diritti di superficie, locatari o affittuari), nonché (iii) gli utenti di servizi software.
3 Fornitura di energia / fornitura di servizi
enshift fornisce al Cliente le prestazioni concordate nel Contratto, in particolare la fornitura di energia.
enshift è autorizzata ad avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni concordate.
4 Interruzioni / restrizioni
4.1 Eventi significativi
enshift ha il diritto di limitare o sospendere completamente la fornitura di prestazioni in caso di (i) forza maggiore, come ad esempio terrorismo, guerra o situazioni analoghe alla guerra, disordini interni, scioperi e sabotaggi, attacchi informatici contro enshift; (ii) interruzione dell’approvvigionamento, in particolare qualora la fornitura di energia sia impedita o eccessivamente ostacolata da circostanze imputabili al Cliente o a Swissgrid, o qualora i collegamenti alla rete necessari non siano operativi; (iii) difficoltà di approvvigionamento (in particolare qualora i mercati non raggiungano l’equilibrio o le negoziazioni siano sospese); (iv) misure necessarie in caso di carenza energetica nell’interesse del mantenimento dell’approvvigionamento generale, o misure disposte dalle autorità o da Swissgrid; (v) qualora il Cliente violi disposizioni essenziali del Contratto, in particolare qualora non adempia ai propri obblighi di pagamento nonostante un sollecito con minaccia di interruzione; e (vi) per scongiurare pericoli immediati per la sicurezza di persone e cose.
4.2 Conseguenze delle interruzioni/limitazioni
Durante tali interruzioni/restrizioni, l’obbligo di fornitura di enshift è sospeso. Il Cliente non ha diritto al risarcimento di danni né al ristoro del mancato guadagno derivante da tali interruzioni/restrizioni. I costi sostenuti da enshift in conseguenza di un’interruzione o restrizione la cui causa sia imputabile al Cliente possono essere addebitati al Cliente, salvo diverso accordo.
La limitazione o sospensione della fornitura di energia da parte di enshift non libera il Cliente dall’obbligo di pagamento dell’energia già consumata, delle fatture già emesse, né dall’adempimento di altri obblighi nei confronti di enshift. Dalla legittima sospensione della fornitura di energia da parte di enshift non sorge alcun diritto a indennizzi di qualsivoglia natura a favore del Cliente.
5 Misura
I dati dei dispositivi di misurazione sono determinanti per la quantificazione dell’energia consumata dal Cliente. enshift fattura l’energia elettrica direttamente al Cliente oppure la conteggia tramite il gestore di rete locale.
6 Fornitura di servizi: ZEV, LEG e PPA
6.1 Combinazione per l'autoconsumo
In un raggruppamento ai fini dell’autoconsumo (RAI), produttori e consumatori si associano per utilizzare collettivamente l’energia elettrica prodotta localmente. In qualità di gestore del RAI, enshift assume la fornitura complessiva di energia ai partecipanti. L’infrastruttura di misurazione esistente viene sostituita da enshift con contatori intelligenti (smart meter). Eccezione: nel modello pratico, la fatturazione continua a essere effettuata dal gestore di rete esistente.
6.2 Interconnessione virtuale per l'autoconsumo
In un raggruppamento virtuale ai fini dell’autoconsumo (vRAI), enshift assume parimenti la fornitura complessiva di energia ai partecipanti. A tal fine viene utilizzata l’infrastruttura di misurazione esistente del gestore di rete. Eccezione: nel modello pratico, la fatturazione continua a essere effettuata dal gestore di rete esistente.
6.3 Comunità elettrica locale
In una comunità elettrica locale (CEL), consumatori e produttori all’interno di un Comune possono associarsi utilizzando la rete di distribuzione locale e l’infrastruttura di misurazione esistente. In qualità di gestore della CEL, enshift fattura direttamente ai partecipanti l’energia solare consumata, mentre il prelievo dalla rete continua a essere fatturato dal gestore di rete locale o dal fornitore di energia.
6.4 Contratto di fornitura di energia elettrica
Nell’ambito di un contratto di fornitura di energia elettrica (Power Purchase Agreement; PPA), enshift fattura l’energia direttamente al consumatore. La fornitura può avvenire in forma integrale oppure limitarsi alla consegna di energia solare. I costi di rete sono generalmente fatturati dal gestore di rete locale; l’energia al di fuori della fornitura integrale è fatturata dal fornitore di energia esistente.
6.5 Contratto di stoccaggio
I sistemi di accumulo con autoconsumo sono soggetti, a seconda del loro utilizzo, alle sezioni 6.1–6.4. Il conteggio dell’energia accumulata e successivamente restituita avviene conformemente al rispettivo modello sottostante.
6.6 Contratto di riscaldamento
Mediante un contratto di fornitura di calore, enshift fattura il calore direttamente a uno o più consumatori.
7 Remunerazione e condizioni di pagamento
7.1 Retribuzione
7.1.1 Combinazione per l'autoconsumo
In qualità di gestore del RAI, enshift fattura l’energia solare consumata ai costi effettivamente sostenuti oppure per un massimo dell’80% dei costi totali di approvvigionamento elettrico ai prezzi del prodotto standard del gestore di rete locale. Il prelievo dalla rete viene riaddebitato alle condizioni locali senza maggiorazione.
7.1.2 Interconnessione virtuale per l'autoconsumo
La fatturazione avviene in modo analogo al RAI.
7.1.3 Comunità elettrica locale
In qualità di gestore della CEL, enshift fattura l’energia solare consumata localmente al prezzo concordato, maggiorato di una commissione di fatturazione di CHF 4.80 per partecipante al mese. Il partecipante alla CEL beneficia di uno sconto sulla tariffa di rete locale al tasso vigente (stato attuale: 20% su un livello di rete diverso, 40% sullo stesso livello di rete).
7.1.4 Contratto di fornitura di energia elettrica
Si applica il prezzo di acquisto contrattualmente concordato per la quantità di energia consumata.
7.1.5 Contratto di stoccaggio
I sistemi di accumulo con autoconsumo sono soggetti, a seconda del loro utilizzo, alle sezioni 7.1.1–7.1.5.
7.1.6 Contratto di riscaldamento
Si applica il prezzo di acquisto contrattualmente concordato per il calore consumato.
7.2 Termine di pagamento
Le fatture devono essere saldate entro il termine di pagamento indicato in fattura, di norma entro 30 giorni netti. Le fatture vengono di norma emesse trimestralmente per il trimestre precedente. In caso di mancato pagamento entro il termine, il Cliente è automaticamente in mora.
Per l’emissione di una fattura cartacea, enshift addebita una commissione di CHF 5.00 per fattura.
7.3 Mora nel pagamento
In caso di mancato pagamento entro il termine, vengono emessi solleciti con le seguenti scadenze e commissioni:
| Livello di sollecito | Scadenza dopo la scadenza | Commissione di sollecito | Interessi di mora |
|---|---|---|---|
| 1° sollecito (pagamento) |
10 giorni dopo la data di scadenza | CHF 0,00 | — |
| 2° sollecito | 10 giorni dopo il 1° sollecito | CHF 20.00 | 5% p.a. |
| 3° sollecito | 10 giorni dopo il 2° sollecito | CHF 40.00 | 5% p.a. |
A partire dal 2º sollecito, sull’importo in sospeso viene applicato l’interesse di mora legale del 5% annuo. Tutti gli ulteriori costi connessi al recupero dei crediti insoluti, incluse le spese di recupero crediti, sono a carico del Cliente.
enshift si riserva il diritto di cedere i crediti scaduti a una società di recupero crediti e/o di incaricarla dell’esecuzione del pagamento.
7.4 Sospensione dei servizi, fatture parziali e cauzione
In caso di mora del Cliente nel pagamento e previa diffida scritta, enshift ha il diritto di sospendere temporaneamente tutte le prestazioni derivanti dagli accordi in essere senza obbligo di indennizzo, o di recedere dal Contratto dopo aver fissato un congruo termine supplementare.
enshift si riserva il diritto di emettere fatture parziali in base al consumo energetico previsto. enshift è inoltre autorizzata a richiedere garanzie per forniture passate e/o future (pagamenti anticipati, depositi, ecc.) o a installare contatori a prepagamento in caso di ritardi di pagamento ripetuti e qualora sussistano fondati dubbi sulla solvibilità del Cliente. I contatori a prepagamento possono essere impostati in modo da lasciare una quota ragionevole per l’estinzione dei crediti esistenti. I costi di installazione e rimozione dei contatori a prepagamento e le eventuali spese aggiuntive connesse sono a carico del Cliente.
7.5 Reclami e controversie
In caso di reclami relativi alla misurazione dell’energia, il Cliente non è autorizzato a rifiutare il pagamento degli importi fatturati né degli acconti. Durante la composizione delle controversie, il pagamento degli importi non contestati non può essere sospeso.
7.6 Imposte e tasse
Tutte le imposte e le tasse sono a carico del Cliente. I relativi importi vengono indicati separatamente e fatturati in aggiunta all’aliquota applicabile.
7,7 Imposta sul valore aggiunto
La remunerazione e gli altri costi indicati si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
8 Terminazione
8.1 Risoluzione ordinaria
8.1.1 Combinazione per l'autoconsumo
Il Cliente può porre fine alla propria partecipazione al RAI solo se (i) ha diritto all’accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 della legge sull’energia [LEne]) e intende far valere tale diritto; oppure (ii) il rappresentante del RAI non è in grado di garantire un approvvigionamento adeguato di energia elettrica o non rispetta i requisiti di cui agli art. 16a e 16b LEne.
8.1.2 Interconnessione virtuale per l'autoconsumo
Si applicano le stesse regole previste per il RAI.
8.1.3 Comunità elettrica locale
Il Cliente può recedere dalla partecipazione a una CEL con un preavviso di tre mesi per la fine di un anno civile.
8.1.4 Contratto di fornitura di energia elettrica
Si applicano i diritti di risoluzione contrattualmente concordati.
8.1.5 Contratto di stoccaggio
Si applicano i diritti di risoluzione contrattualmente concordati.
8.1.6 Contratto di riscaldamento
Si applicano i diritti di risoluzione contrattualmente concordati.
8.2 Risoluzione straordinaria
Il contratto può essere risolto in via straordinaria da ciascuna delle parti per iscritto in qualsiasi momento con effetto immediato se si verificano circostanze che rendono irragionevole per la parte rescissoria continuare il contratto fino alla fine della durata del contratto fissata o prorogata, in particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:
| a. | l’altra parte è in mora con un pagamento dovuto e non provvede a sanare tale mora entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla diffida scritta con minaccia di risoluzione; |
| b | l’altra parte viola un obbligo essenziale del Contratto e tale violazione si ripete o non viene sanata in modo soddisfacente entro un termine ragionevole nonostante diffida scritta; |
| c | l’altra parte è sovraindebitata, insolvente, o cessa o annuncia la cessazione dei pagamenti dei propri debiti; oppure |
| d | l’altra parte viene dichiarata fallita, chiede la moratoria concordataria o è oggetto di pignoramento infruttuoso. |
9 Responsabilità
La responsabilità di enshift è esclusa o limitata nella misura consentita dalla legge. In particolare, non sussiste alcun diritto al risarcimento di danni diretti, indiretti, consequenziali o accessori, salvo in caso di comportamento doloso o gravemente colposo.
10 Protezione dei dati
10.1 Trattamento e divulgazione dei dati personali
enshift tratta i dati personali del Cliente e, ove applicabile, dei suoi collaboratori (di seguito Dati personali) nella misura necessaria alla conclusione, all’esecuzione e alla gestione del Contratto. Ciò comprende in particolare la messa a disposizione e la fatturazione della fornitura di energia, il recupero crediti, il servizio clienti, l’amministrazione tecnica, nonché l’adempimento di obblighi legali o regolamentari. I dati personali trattati comprendono in particolare dati identificativi, di contatto, di consumo, di fatturazione e contrattuali.
enshift può comunicare Dati personali all’interno del gruppo enshift in misura corrispondente alla finalità del Contratto e farli ivi trattare, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del Contratto, la gestione tecnica e commerciale della fornitura di energia o per legittimi interessi commerciali.
I Dati personali possono essere comunicati anche a terzi (ad es. gestori di rete o fornitori di servizi informatici e di fatturazione) ai fini della registrazione, del bilanciamento e della fatturazione della fornitura di energia, nella misura in cui ciò sia necessario per una corretta esecuzione.
10.2 Protezione dei dati personali
enshift adotta misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i Dati personali da accessi non autorizzati, perdite, abusi o manipolazioni. I dati vengono conservati solo per il tempo necessario alle finalità indicate nelle presenti CG, finché sussiste un legittimo interesse alla conservazione o lo richiedono obblighi legali di conservazione.
10.3 Trattamento dei dati personali per finalità di marketing, informazione e comunicazione
Con la conclusione del Contratto, il Cliente acconsente espressamente a che enshift e le società del gruppo enshift trattino i suoi Dati personali per finalità di marketing, informazione e comunicazione, in particolare per l’invio di offerte, newsletter e informazioni per posta o comunicazione elettronica, nonché per il contatto telefonico. Il Cliente può revocare questo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per l’esecuzione del Contratto mediante comunicazione (ad es. a hello@enshift.com).
10.4 Informativa sulla privacy
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili nell’informativa sulla privacy vigente all’indirizzo https://www.enshift.com/de/datenschutzbestimmungen/.
11 Disposizioni finali
11.1 Modifiche alle CGC
enshift ha il diritto di modificare o integrare le CG in tutto o in parte in qualsiasi momento. I clienti ne vengono informati in modo adeguato. Le future modifiche o integrazioni delle presenti CG si intendono approvate se il Cliente non vi si oppone per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione.
11.2 Cessione del contratto
Il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Contratto da parte di una delle parti a un terzo richiede il previo consenso scritto dell’altra parte.
enshift è autorizzata a trasferire il Contratto a una società collegata senza il consenso del Cliente. enshift è inoltre autorizzata, senza il previo consenso del Cliente, a cedere, trasferire o altrimenti disporre dei propri crediti presenti e futuri derivanti dal Contratto a fini di finanziamento.
11.3 Clausola di esclusione della responsabilità
Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto risultasse successivamente invalida per qualsivoglia motivo giuridico, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In luogo della disposizione invalida, si intende voluta e dichiarata la disciplina che più si avvicina al senso e alla finalità della disposizione invalida e del Contratto nel suo complesso, tenuto conto della buona fede, della prassi commerciale e degli usi e consuetudini vigenti nei rapporti commerciali analoghi.
11.4 Circostanze eccezionali
Qualora circostanze straordinarie non prevedibili dalle parti al momento della firma del Contratto ostacolino eccessivamente l’esecuzione del Contratto e la stessa non possa più ragionevolmente essere pretesa, le parti sostituiscono in buona fede le disposizioni interessate con disposizioni che si avvicinino il più possibile alle intenzioni originarie delle parti contraenti e alla finalità del Contratto. Sono considerate straordinarie in particolare le modifiche imprevedibili del quadro giuridico e regolamentare, nonché le misure delle autorità, le disposizioni ambientali e/o le misure del gestore di rete.
12 Legge applicabile e foro competente
Si applica il diritto svizzero. Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto è Baar.
13 Entrata in vigore
Le presenti CG entrano in vigore il 16 marzo 2026.